La risposta del Comune all’interrogazione della consigliera Roberta Roberti, sul conflitto d’interessi nell’ambito della Conferenza di Servizi preliminare per l’esame della proposta di rifacimento dello stadio Tardini, conferma che uno dei componenti della commissione di valutazione del progetto era in conflitto d’interessi.

Secondo il parere della Giustizia Amministrativa, la presenza del conflitto di interessi travolge tutto il procedimento e di conseguenza invalida i risultati della Conferenza di Servizi.

In sintesi i fatti:

Il 26/10/2020, con determina dirigenziale DD-2020-2033, viene nominato Responsabile del procedimento per la valutazione della proposta di rinnovamento dello stadio Tardini di Parma l’ing. Michele Gadaleta. Contestualmente viene nominata anche la commissione Tecnico Amministrativa di supporto al procedimento, composta da ben 11 membri tra dirigenti e funzionari del Comune.

Tra i rappresentanti della commissione Tecnico Amministrativa del procedimento figura anche l’arch. Tiziano Di Bernardo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

La Conferenza di Servizi viene indetta il 24/5/2021 e la seduta conclusiva si svolge il 23/9/2021. Nel verbale finale, a pag. 11, è confermata la presenza dell’arch. Tiziano Di Bernardo fra i membri della commissione che si è occupata del procedimento.

La Giunta ratifica la conclusione della Conferenza di Servizi del progetto di rifacimento del Tardini il 14/10/2021 con delibera GC-2021-341, in cui viene invocato l’art. 20 del Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi. Questo è un problema, perché l’art. 20 del Regolamento comunale riguarda l’obbligo di astensione per conflitto di interessi. In sostanza l’art. 20 riguarda i casi in cui il dipendente comunale si trovi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interessi nei confronti di un determinato procedimento o decisione.

La risposta del vicesindaco Marco Bosi all’interrogazione della consigliera Roberta Roberti, pervenuta il 1/12/2021, motiva l’invocazione del conflitto d’interessi come dovuta “alla remissione del mandato da parte del Dirigente del Settore LL.PP. (arch. Tiziano Di Bernardo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n.d.r.) prot. n. 168525 del 4/10/2021 in quanto risulta presente nella compagine societaria proponente il progetto (la società Parma Calcio 1913 S.r.l., n.d.r.) una figura coinvolta nelle vicende giudiziarie che riguardano il Dirigente sopra citato.

Il testo conferma quindi che un membro della commissione Tecnico Amministrativa, che si è occupata di valutare la proposta di rifacimento dello stadio Tardini, era in conflitto d’interessi in quanto nella compagine societaria del Parma Calcio 1913 vi è una figura che risulta coinvolta nelle vicende giudiziarie che riguardano anche il dirigente comunale. Vicende giudiziarie che, è bene ricordare, risalgono a ben prima dell’avvio dell’iter procedimentale sul Tardini.

Vista la manifesta incompatibilità del dirigente, sono palesemente tardive le sue dimissioni, presentate solo il 4/10/2021, praticamente a conclusione del procedimento e in conflitto con l’art. 6 bis della Legge 241/1990, secondo cui i soggetti “competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi”, cosa che evidentemente non ha fatto.

La presenza del conflitto di interessi, secondo la Giustizia Amministrativa, travolge tutto il procedimento e invalida i risultati della Conferenza di Servizi.

Consiglio di Stato, n. 7389/2019 - Il conflitto di interessi non presuppone la realizzazione di un vantaggio competitivo, ma il potenziale rischio di minaccia alla imparzialità amministrativa. Dunque il potenziale rischio di compromettere l’imparzialità amministrativa è di per sé idoneo a configurare il conflitto di interessi, senza necessità che questo si traduca in un concreto beneficio nell’ambito della procedura. 
Se il conflitto di interessi è evidenziato in una fase avanzata del procedimento o successivamente alla sua conclusione non può che trovare applicazione la misura demolitoria, che, secondo la regola generale, colpisce il provvedimento viziato dal conflitto di interessi.
Consiglio di Stato, n. 5465/2014 - L’astensione è prevista, in presenza di un conflitto di interessi, anche in condizioni soltanto potenzialmente (ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990) confliggenti o divergenti rispetto all’interesse generale affidato alle cure dell’organo di appartenenza, risultando ininfluente che, nel corso del procedimento o del processo decisionale, il detto organo agente abbia proceduto in modo imparziale, ovvero che non sussista prova del condizionamento eventualmente subito in sede di adozione delle proprie determinazioni dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l’obbligo di astensione – per incompatibilità – è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (ex art. 97 Cost.) al quale ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione.

In considerazione anche dell’importanza del progetto che, se realizzato, imporrà una pesante ipoteca su un importante settore urbano di Parma, stravolgendone in modo irreversibile la fisionomia, con gravi ricadute sull’intera città, ci si chiede con quale scrupolo e con quanta deontologia sia stato condotto l’iter fino a questo punto.

Il progetto immobiliare si fermerà al nuovo stadio / arena per eventi e spettacoli da 25 mila posti con 2.500 metri quadri di superfici commerciali o, come suggerirebbero le carte progettuali depositate in Comune dal Parma Calcio, si espanderà fagocitando l’area su cui si trova il plesso scolastico Puccini Pezzani, la cui sorte è già segnata, per poi allargarsi e costruire anche nel parco Ferrari?

Ciò che traspare è soprattutto la fretta di concludere un “affare” a vantaggio di pochi e a dispetto di larga parte della cittadinanza, nella totale mancanza di confronto, di trasparenza e di correttezza istituzionale.

Interrogazione sul conflitto d’interessi
Risposta del Comune